Come dimenticare quei tragici giorni di luglio, quelli in cui si svolgeva il G8 a Genova, quelli in cui moriva Carlo Giuliani, quelli in cui centinaia di manifestanti subivano brutali violenze all’interno della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto?

Ciò che accadde in Italia nel 2001 fu definito da Amnesty International “la più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale”, e diede luogo a numerose vicende giudiziarie, che portarono con sé molte polemiche, perché gli agenti condannati furono pochi e le pene minimali.

La Diaz, Bolzaneto e i giudici di Strasburgo

Alcune persone che avevano subito sevizie di vario genere alla scuola Diaz, ritenendo insoddisfacente l’esito dei processi nazionali, presentarono ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Nel 2015, i giudici di Strasburgo affermarono che i maltrattamenti della Diaz furono affrontati dai tribunali italiani in modo non corretto, non attribuendo loro la giusta gravità e le giuste pene. L’Italia fu quindi condannata al pagamento di 45.000 euro di risarcimento a ciascun ricorrente.

Nel frattempo, anche coloro che avevano subito violenze nella caserma di Bolzaneto si ritennero insoddisfatti delle sentenze italiane, e presentarono ricorso alla Corte europea.

In questi giorni, i giudici di Strasburgo hanno reso noto che alcuni dei ricorsi relativi ai maltrattamenti di Bolzaneto non verranno più esaminati dalla Corte, perché l’Italia ha patteggiato con i diretti interessati un risarcimento di 45.000 euro. Proseguiranno invece i ricorsi dei manifestanti che non hanno accettato il patteggiamento. La Corte europea, dunque, presto o tardi si pronuncerà con una nuova sentenza sui fatti del G8 del 2001.

(Palazzo dei diritti umani, sede della Corte europea dei diritti dell’uomo, Strasburgo, Francia)

Ma perché coloro che non si sono sentiti soddisfatti dalle sentenze italiane in merito agli avvenimenti di Genova si sono potuti rivolgere a un tribunale internazionale? Cos’è in pratica la Corte europea dei diritti dell’uomo? Chi vi può presentare ricorso? E perché?

La Convenzione europea sui diritti dell’uomo

Nel 1950, molti Stati del continente europeo (in tutto 47, dunque 19 in più rispetto ai Paesi membri dell’UE, poiché parliamo anche della Turchia e di numerosi Paesi del Caucaso) hanno firmato un trattato internazionale in cui hanno stabilito di impegnarsi a rispettare i diritti basilari delle persone. Il trattato, denominato Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, obbliga infatti i suoi Stati membri a non violare quei diritti delle persone considerati di primaria importanza – tra cui ad esempio il diritto alla vita, il diritto alla libertà, ecc. – e vieta a questi Stati di sottoporre gli individui a schiavitù, a tortura e a simili aberranti pratiche disumane.

La Corte europea dei diritti dell’uomo

La Corte europea dei diritti dell’uomo è il tribunale internazionale che quegli stessi Stati hanno creato per fare in modo che sui propri territori i diritti umani garantiti dalla Convenzione europea venissero rispettati davvero, non solo a parole. La Corte è infatti un organismo indipendente, che ha il potere di giudicare gli Stati parte della Convenzione europea sospettati di aver violato i diritti umani in essa contenuti. È chiaro quindi che la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, e la relativa Corte, sono meccanismi estranei all’Unione europea, che fanno parte di un’altra organizzazione internazionale – il Consiglio d’Europa – la quale ha lo scopo di fare in modo che sul continente europeo, inteso nella sua accezione più ampia, si rispettino i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto.

Le regole di funzionamento della Corte europea dei diritti dell’uomo – o Corte di Strasburgo, dal nome della città francese in cui si trova la sua sede – sono abbastanza semplici: chiunque ritenga che uno Stato parte della Convenzione europea abbia violato uno o più diritti protetti dalla Convenzione stessa può citare in giudizio quello Stato davanti alla Corte europea. Ma il ricorso alla Corte può essere presentato solo se i processi nazionali su quegli avvenimenti si sono definitivamente conclusi, cioè sono giunti al III grado di giudizio. Se poi la Corte europea arriva a stabilire che, in effetti, lo Stato in questione non ha rispettato i diritti umani, e i suoi giudici hanno affrontato la questione con sentenze insoddisfacenti, lo Stato viene condannato a risarcire le vittime.

(Palazzo dell’Europa, sede del Consiglio d’Europa, Strasburgo, Francia)

Le sentenze italiane sul G8

A proposito dei fatti del 2001, in estrema sintesi le vicende giudiziarie si sono svolte come segue: in primo luogo, i maltrattamenti subiti dai manifestanti sono stati qualificati dal tribunale di Genova come lesioni personali. In seguito, tali conclusioni sono state confermate dalla Corte d’appello e dalla Cassazione. Tuttavia – mentre i processi affrontavano il II ed il III grado di giudizio – da un lato il reato di lesioni personali cadeva in prescrizione, dall’altro finiva per rientrare in un provvedimento di indulto. Risultato? Gli autori delle violenze del G8 o non sono stati puniti affatto o hanno fronteggiato punizioni molto lievi.

La sentenza della Corte europea sul G8

Dopo il giudizio definitivo della Corte di Cassazione, alcune vittime si sono rivolte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, affermando che le violenze subite a Genova ad opera degli agenti di polizia non potevano essere qualificate come semplici lesioni personali, ma che costituivano una violazione da parte dell’Italia del divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti contenuto nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

Con la sentenza del 2015, i giudici di Strasburgo hanno dato in buona sostanza ragione ai ricorrenti, definendo le violenze della polizia all’interno della scuola Diaz come atti di tortura, ed hanno condannato l’Italia a risarcire le vittime con 45.000 euro.

Il ragionamento effettuato dalla Corte nel 2015 ruotava fondamentalmente intorno a un punto principale: in Italia non esisteva il reato di tortura, quindi il nostro Paese non aveva perseguito i colpevoli delle violenze del G8 con capi di imputazione adeguati, ma si era limitato a invocare il reato che all’interno del suo codice penale si avvicinava di più ai maltrattamenti subiti dalle vittime, vale a dire quello di lesioni personali. La Corte contestava fortemente l’atteggiamento italiano, perché il reato di lesioni personali può cadere in prescrizione, può essere soggetto all’indulto e può di conseguenza tradursi – come accaduto in concreto – in una punizione dei colpevoli molto blanda. Il reato di tortura invece no. Ritenendo tale situazione inaccettabile, la Corte affermava la necessità che l’Italia procedesse al più presto a una riforma della propria legislazione penale, inserendovi il reato di tortura.

(Corte europea dei diritti dell’uomo, sala riunioni)

A due anni da quella sentenza, nel Parlamento italiano tutto tace in merito alla tortura. Diverse proposte di legge sono state presentate in materia, anche di recente, ma nessuna è stata approvata.

Il patteggiamento tra l’Italia e alcune vittime delle violenze di Bolzaneto

Intanto, però, l’Italia non è rimasta immobile, ed ha proposto un patteggiamento ai 65 manifestanti che nel frattempo avevano presentato ricorso alla Corte europea per le violenze verificatesi nella caserma di Bolzaneto. La Convenzione europea infatti dà agli Stati citati in giudizio la possibilità di venire a patti con le vittime e – se le vittime accettano il patteggiamento – la questione si considera definitivamente risolta, senza che la Corte europea possa più occuparsene. Facendo leva su questa opzione, l’Italia ha appunto offerto ai ricorrenti un risarcimento di 45.000. In 6 hanno accettato. Gli altri 59 hanno deciso di proseguire con il ricorso davanti ai giudici di Strasburgo.

Come dobbiamo valutare il patteggiamento dell’Italia con alcune delle vittime della caserma di Bolzaneto? Bene o male? Dipende.

Di certo l’Italia ha provato a giocare d’anticipo, in quanto il patteggiamento mirava a chiudere la questione prima che la Corte di Strasburgo si pronunciasse su quei fatti con una sentenza che – di nuovo – avrebbe apertamente condannato il nostro Paese per tortura, e che avrebbe sottolineato ancora una volta il mancato inserimento di questo reato nella legislazione italiana. L’Italia ha tentato quindi di evitare l’ennesima brutta figura, ma l’operazione le è riuscita solo in parte, perché l’offerta di risarcimento non è stata accettata dalla quasi totalità dei ricorrenti.

Buone notizie?

Però, stando a quanto si legge nel documento inviato dal nostro Paese alla Corte europea per comunicare l’avvenuto patteggiamento, già il fatto che l’Italia riconosca che a Bolzaneto si siano verificati atti di tortura, che ammetta che nella legislazione italiana il reato in questione non sia previsto, e che si impegni a colmare tale lacuna, sono aspetti molto positivi. È del resto la prima volta che il nostro Paese si esprime così a chiare lettere sul G8, assumendosi la responsabilità storica di quei terribili episodi di violenza. Pertanto, se questo patteggiamento rappresenta da parte delle autorità nazionali una piena presa di coscienza delle brutalità consumatesi a Genova nel 2001 – e se costituisce il primo passo per giungere a una effettiva introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale – ben venga.

(Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, afferma che dopo il patteggiamento sarebbe ridicolo non approvare la legge sulla tortura)

Diverso è il giudizio se, invece, l’Italia sta solo prendendo tempo, nel maldestro tentativo di evitare – sborsando poche centinaia di migliaia di euro – una nuova condanna per tortura, e di posticipare a data da destinarsi la riforma necessaria ed urgente della sua legislazione penale.

 

 

 

 

Share

No comments so far.

Lascia un commento